Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 24 giu 2020
Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013
Il regolamento (UE) n. 575/2013 è modificato come segue:
1)
all’articolo 47 quater, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, alla parte dell’esposizione deteriorata garantita o assicurata da un’agenzia ufficiale per il credito all’esportazione ovvero garantita da o assistita dalla controgaranzia di un fornitore di protezione ammissibile di cui all’articolo 201, paragrafo 1, lettere da a) a e), alle quali sarebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2, si applicano i seguenti fattori:»;
2)
all’articolo 114, il paragrafo 6 è soppresso;
3)
all’articolo 150, paragrafo 1, primo comma, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2 o 4;»;
4)
l’articolo 429 bis, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, è così modificato:
a)
al paragrafo 1, lettera n), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«n)
le seguenti esposizioni verso la banca centrale dell’ente soggette alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 6:»;
b)
il paragrafo 5 è così modificato:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli enti possono escludere le esposizioni elencate al paragrafo 1, lettera n), laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:»;
ii)
è aggiunta la lettera seguente:
«c)
l’autorità competente dell’ente ha accertato, previa consultazione con la banca centrale pertinente, la data in cui si ritiene che le circostanze eccezionali siano iniziate e ha annunciato pubblicamente tale data; tale data è fissata alla fine di un trimestre.»;
c)
al paragrafo 7, le definizioni di «EMLR»e «CB» sono sostituite dalle seguenti:
«EMLR = la misura dell’esposizione complessiva dell’ente calcolata in conformità dell’articolo 429, paragrafo 4, comprese le esposizioni escluse conformemente al paragrafo 1, lettera n), del presente articolo, alla data di cui al paragrafo 5, lettera c), del presente articolo; e
CB = il valore totale medio giornaliero, delle esposizioni dell’ente verso la sua banca centrale, calcolate sull’intero periodo di mantenimento della riserva della banca centrale immediatamente precedente alla data di cui al paragrafo 5, lettera c), che possono essere escluse a norma del paragrafo 1, lettera n).»;
5)
l’articolo 467 è soppresso;
6)
l’articolo 468 è sostituito dal seguente:
«Articolo 468
Trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo alla luce della pandemia di COVID-19
1. In deroga all’articolo 35, durante il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 («periodo di trattamento temporaneo»), gli enti possono escludere dal calcolo dei loro elementi del capitale primario di classe 1 l’importo A, determinato conformemente alla formula seguente:
dove:
a
=
l’importo dei profitti e delle perdite non realizzati accumulati a partire dal 31 dicembre 2019 contabilizzato alla voce di bilancio «Variazioni del valore equo di strumenti di debito misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo», corrispondente alle esposizioni verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali di cui all’articolo 115, paragrafo 2, del presente regolamento e verso organismi del settore pubblico di cui all’articolo 116, paragrafo 4, del presente regolamento, ad esclusione delle attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione («allegato relativo all’IFRS 9»); e
f
=
il fattore applicabile a ciascun anno di riferimento del periodo di trattamento temporaneo conformemente al paragrafo 2.
2. Per calcolare l’importo A di cui al paragrafo 1, gli enti applicano i seguenti fattori f:
a)
1 durante il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
b)
0,7 durante il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
c)
0,4 durante il periodo dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
3. Ove un ente decida di applicare il trattamento temporaneo di cui al paragrafo 1, ne informa l’autorità competente almeno 45 giorni prima della data d’invio per le segnalazioni di informazioni sulla base di tale trattamento. Subordinatamente all’autorizzazione preliminare dell’autorità competente, l’ente può revocare una sola volta la sua decisione iniziale durante il periodo di trattamento temporaneo. Gli enti rendono pubblica l’eventuale decisione di applicare il trattamento temporaneo.
4. Se un ente esclude un importo delle perdite non realizzate dal proprio capitale primario di classe 1 conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, ricalcola tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE che sono calcolati utilizzando uno dei seguenti elementi:
a)
l’importo delle attività fiscali differite dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), o sottoposto a un fattore di ponderazione del rischio conformemente all’articolo 48, paragrafo 4;
b)
l’importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche.
Nel ricalcolare i requisiti pertinenti, l’ente non tiene conto degli effetti su tali elementi degli accantonamenti per perdite attese su crediti relative alle esposizioni verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali di cui all’articolo 115, paragrafo 2, del presente regolamento e verso organismi del settore pubblico di cui all’articolo 116, paragrafo 4, del presente regolamento ad esclusione delle attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9.
5. Durante i periodi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oltre a pubblicare le informazioni richieste nella parte otto, gli enti che hanno deciso di applicare il trattamento temporaneo di cui al paragrafo 1 del presente articolo pubblicano gli importi dei fondi propri, il capitale primario di classe 1 e il capitale di classe 1, il coefficiente di capitale totale, il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1 e il coefficiente di leva finanziaria di cui disporrebbero se non dovessero applicare tale trattamento.»;
7)
l’articolo 473 bis è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. In deroga all’articolo 50, e fino al termine dei periodi transitori di cui ai paragrafi 6 e 6 bis del presente articolo, possono includere nel loro capitale primario di classe 1 l’importo calcolato in conformità del presente paragrafo:»;
ii)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’importo di cui al primo comma è calcolato quale somma di quanto segue:
a)
per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, l’importo (ABSA) calcolato secondo la formula seguente:
dove:
A2,SA
=
l’importo calcolato conformemente al paragrafo 2;
A4,SA
=
l’importo calcolato conformemente al paragrafo 4 sulla base degli importi calcolati conformemente al paragrafo 3;
;
=
la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, al 1o gennaio 2020;
=
la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, al 1o gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9, se posteriore;
f1
=
il fattore applicabile di cui al paragrafo 6;
f2
=
il fattore applicabile di cui al paragrafo 6 bis;
t1
=
l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell’importo A2,SA;
t 2
=
l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell’importo A4,SA;
t3
=
l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell’importo
;
b)
per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, l’importo (ABIRB) calcolato secondo la formula seguente:
dove:
A2,IRB
=
l’importo calcolato conformemente al paragrafo 2, adeguato conformemente al paragrafo 5, lettera a);
A4,IRB
=
l’importo calcolato conformemente al paragrafo 4 sulla base degli importi calcolati conformemente al paragrafo 3, adeguati conformemente al paragrafo 5, lettere b) e c);
;
=
la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, diminuita della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, del presente regolamento, al 1o gennaio 2020. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore di
a zero;
=
la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, al 1o gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9, se posteriore, diminuita della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, del presente regolamento. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore di
a zero;
f1
=
il fattore applicabile di cui al paragrafo 6;
f2
=
il fattore applicabile di cui al paragrafo 6 bis;
t1
=
l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell’importo A2,IRB;
t2
=
l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell’importo A4,IRB;
t3
=
l’aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell’importo
.»;
b)
al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, alla data di riferimento del bilancio e, qualora si applichi l’articolo 468 del presente regolamento, con l’esclusione delle perdite attese su crediti stabilite per le esposizioni misurate al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità del paragrafo 4.1.2 A dell’allegato relativo all’IFRS 9;
b)
la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9 e, qualora si applichi l’articolo 468 del presente regolamento, con l’esclusione delle perdite attese su crediti stabilite per le esposizioni misurate al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità del paragrafo 4.1.2 A dell’allegato relativo all’IFRS 9, al 1o gennaio 2020 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9, se posteriore.»;
c)
al paragrafo 5, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
gli enti sostituiscono l’importo calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo con la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9 e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, e, qualora si applichi l’articolo 468 del presente regolamento, con l’esclusione delle perdite attese su crediti stabilite per le esposizioni misurate al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità del paragrafo 4.1.2 A dell’allegato relativo all’IFRS 9, diminuito della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, del presente regolamento, alla data di riferimento del bilancio. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore dell’importo di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo a zero;
c)
gli enti sostituiscono l’importo calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo con la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell’allegato relativo all’IFRS 9, e dell’importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell’allegato relativo all’IFRS 9, con l’esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all’appendice A dell’allegato relativo all’IFRS 9, e, qualora si applichi l’articolo 468 del presente regolamento, con l’esclusione delle perdite attese su crediti stabilite per le esposizioni misurate al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità del paragrafo 4.1.2 A dell’allegato relativo all’IFRS 9, al 1o gennaio 2020 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9, se posteriore, diminuito della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, del presente regolamento, al 1o gennaio 2020 o alla data in cui ha inizio l’applicazione dell’IFRS 9, se posteriore. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l’ente fissa il valore dell’importo di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo a zero.»;
d)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per calcolare gli importi ABSA e ABIRB di cui, rispettivamente, al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), gli enti applicano i seguenti fattori f1:
a)
0,7, durante il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
b)
0,5, durante il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
c)
0,25, durante il periodo dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
d)
0, durante il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.
Gli enti il cui esercizio finanziario inizia dopo il 1o gennaio 2020, ma prima del 1o gennaio 2021, adeguano le date di cui al primo comma, lettere da a) a d), in modo tale che esse corrispondano al loro esercizio finanziario, riferiscono tali date alla rispettiva autorità competente e le rendono pubbliche.
Gli enti che iniziano ad applicare i principi contabili di cui al paragrafo 1 il 1o gennaio 2021 o successivamente applicano i fattori pertinenti conformemente al primo comma, lettere da b) a d), cominciando con il fattore corrispondente all’anno di prima applicazione di tali principi contabili.»;
e)
è inserito il paragrafo seguente:
«6 bis. Per calcolare gli importi ABSA e ABIRB di cui, rispettivamente, al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), gli enti applicano i seguenti fattori f2:
a)
1, durante il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
b)
1, durante il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
c)
0,75, durante il periodo dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
d)
0,5, durante il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
e)
0,25, durante il periodo dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Gli enti il cui esercizio finanziario inizia dopo il 1o gennaio 2020, ma prima del 1o gennaio 2021, adeguano le date di cui al primo comma, lettere da a) a e), in modo tale che esse corrispondano al loro esercizio finanziario, riferiscono tali date alla rispettiva autorità competente e le rendono pubbliche.
Gli enti che iniziano ad applicare i principi contabili di cui al paragrafo 1 il 1o gennaio 2021 o successivamente applicano i fattori pertinenti conformemente al primo comma, lettere da b) a e), cominciando con il fattore corrispondente all’anno di prima applicazione di tali principi contabili.»;
f)
è inserito il paragrafo seguente:
«7 bis. In deroga al paragrafo 7, lettera b), del presente articolo, nel ricalcolare i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE, gli enti possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio del 100 % all’importo ABSA di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del presente articolo. Ai fini del calcolo della misura dell’esposizione complessiva di cui all’articolo 429, paragrafo 4, del presente regolamento, gli enti aggiungono gli importi ABSA e ABIRB di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), del presente articolo alla misura dell’esposizione complessiva.
Gli enti possono scegliere una sola volta se utilizzare il calcolo di cui al paragrafo 7, lettera b), o il calcolo di cui al primo comma del presente paragrafo. Gli enti rendono pubblica la loro decisione.»;
g)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Durante i periodi di cui ai paragrafi 6 e 6 bis del presente articolo, oltre a pubblicare le informazioni richieste nella parte otto, gli enti che hanno deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo segnalano alle autorità competenti e pubblicano gli importi dei fondi propri, il capitale primario di classe 1 e il capitale di classe 1, il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1, il coefficiente di capitale totale e il coefficiente di leva finanziaria di cui disporrebbero se non dovessero applicare il presente articolo.»;
h)
il paragrafo 9 è così modificato:
i)
il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«9. Un ente decide se applicare le disposizioni di cui al presente articolo durante il periodo transitorio e informa l’autorità competente della sua decisione entro il 1o febbraio 2018. Qualora abbia ricevuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente, l’ente può revocare la sua decisione durante il periodo transitorio. Gli enti rendono pubbliche eventuali decisioni adottate in conformità del presente comma.
Un ente che abbia deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo può decidere di non applicare il paragrafo 4, nel qual caso informa l’autorità competente della sua decisione entro il 1o febbraio 2018. In tal caso l’ente fissa gli importi A4,SA, A4,IRB,
,
, t2 e t3 di cui al paragrafo 1 a zero. Qualora abbia ricevuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente, l’ente può revocare la sua decisione durante il periodo transitorio. Gli enti rendono pubbliche eventuali decisioni adottate in conformità del presente comma.»;
ii)
sono aggiunti i commi seguenti:
«L’ente che ha deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo può decidere di non applicare il paragrafo 2, nel qual caso informa senza indugio l’autorità competente della sua decisione. In tal caso l’ente fissa gli importi A2,SA, A2,IRB e t1 di cui al paragrafo 1 a zero. L’ente può revocare la sua decisione durante il periodo transitorio, purché abbia ricevuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente.
Le autorità competenti informano l’ABE almeno una volta l’anno in merito all’applicazione del presente articolo da parte degli enti soggetti alla loro vigilanza.»;
8)
all’articolo 495, il paragrafo 2 è soppresso;
9)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 500 bis
Trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro
1. In deroga all’articolo 114, paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2024, per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri, ove tali esposizioni sono denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro, si applica quanto segue:
a)
fino al 31 dicembre 2022 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari allo 0 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell’articolo 114, paragrafo 2;
b)
nel 2023 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 20 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell’articolo 114, paragrafo 2;
c)
nel 2024 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 50 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell’articolo 114, paragrafo 2.
2. In deroga all’articolo 395, paragrafo 1, e all’articolo 493, paragrafo 4, le autorità competenti possono consentire agli enti di assumere le esposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino ai seguenti limiti:
a)
100 % del capitale di classe 1 dell’ente fino al 31 dicembre 2023;
b)
75 % del capitale di classe 1 dell’ente tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2024;
c)
50 % del capitale di classe 1 dell’ente tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2025.
I limiti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a), b) e c), si applicano ai valori delle esposizioni dopo aver tenuto conto dell’effetto di attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403.
3. In deroga all’articolo 150, paragrafo 1, lettera d), punto ii), a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione preliminare delle autorità competenti e fatte salve le condizioni di cui all’articolo 150, gli enti possono applicare il metodo standardizzato anche alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali, ove a tali esposizioni sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 500 ter
Esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell’esposizione complessiva alla luce della pandemia di COVID-19
1. In deroga all’articolo 429, paragrafo 4, fino al 27 giugno 2021 un ente può escludere dalla misura dell’esposizione complessiva le seguenti esposizioni verso la banca centrale dell’ente soggette alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo:
a)
monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale;
b)
attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la banca centrale.
L’importo escluso dall’ente non supera l’importo medio giornaliero delle esposizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), calcolato sul più recente intero periodo di mantenimento della riserva della banca centrale dell’ente.
2. Un ente può escludere le esposizioni di cui al paragrafo 1 se l’autorità competente dell’ente ha stabilito, previa consultazione con la pertinente banca centrale, e dichiarato pubblicamente l’esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione al fine di agevolare l’attuazione delle politiche monetarie.
Le esposizioni da escludere conformemente al paragrafo 1 soddisfano entrambe le condizioni seguenti:
a)
sono denominate nella stessa valuta dei depositi raccolti dall’ente;
b)
la loro scadenza media non supera in modo significativo la scadenza media dei depositi raccolti dall’ente.
Un ente che esclude dalla misura dell’esposizione complessiva determinate esposizioni verso la banca centrale conformemente al paragrafo 1 pubblica anche il coefficiente di leva finanziaria che avrebbe se non avesse escluso dette esposizioni.
Articolo 500 quater
Esclusione degli scostamenti dal calcolo dell’addendo dei test retrospettivi alla luce della pandemia di COVID-19
In deroga all’articolo 366, paragrafo 3, in circostanze eccezionali e in singoli casi, le autorità competenti possono consentire agli enti di escludere dal calcolo dell’addendo di cui all’articolo 366, paragrafo 3, gli scostamenti evidenziati dai test retrospettivi dell’ente sulle variazioni ipotetiche o reali, purché tali scostamenti non siano dovuti a carenze del modello interno e si siano verificati tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Articolo 500 quinquies
Calcolo temporaneo del valore dell’esposizione degli acquisti e delle vendite standardizzati in attesa di regolamento alla luce della pandemia di COVID-19
1. In deroga all’articolo 429, paragrafo 4, fino al 27 giugno 2021 gli enti possono calcolare il valore dell’esposizione degli acquisti e delle vendite standardizzati in attesa di regolamento conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Gli enti trattano il contante connesso a vendite standardizzate e i titoli connessi ad acquisti standardizzati che rimangono in bilancio fino alla data di regolamento come attività a norma dell’articolo 429, paragrafo 4, lettera a).
3. Gli enti che, conformemente alla disciplina contabile applicabile, applicano agli acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento la registrazione sulla base della data di negoziazione annullano contabilmente la compensazione tra crediti in contante per vendite standardizzate in attesa di regolamento e debiti in contante per acquisti standardizzati in attesa di regolamento autorizzata nell’ambito di tale disciplina contabile. Dopo aver annullato la compensazione contabile, gli enti possono compensare tra loro tali crediti e debiti in contante ove sia le vendite che gli acquisti standardizzati connessi siano regolati tramite consegna contro pagamento.
4. Gli enti che, conformemente alla disciplina contabile applicabile, applicano agli acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento la registrazione sulla base della data di regolamento includono nella misura dell’esposizione complessiva l’intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati.
Gli enti possono compensare l’intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati con l’intero valore nominale dei crediti in contante connessi alle vendite standardizzate in attesa di regolamento soltanto ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a)
sia gli acquisti che le vendite standardizzati sono regolati tramite consegna contro pagamento;
b)
le attività finanziarie acquistate e vendute associate con debiti e crediti in contante sono valutate al fair value (valore equo) attraverso i profitti o le perdite e incluse nel portafoglio di negoziazione dell’ente.
5. Ai fini del presente articolo, per «acquisto o vendita standardizzati» si intende l’acquisto o la vendita di un titolo secondo un contratto i cui termini richiedono la consegna del titolo entro il periodo stabilito generalmente dalla legge o dalle convenzioni del mercato interessato.»;
10)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 518 ter
Relazione su scostamenti e poteri di vigilanza ai fini della limitazione delle distribuzioni
Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’eventualità che le circostanze eccezionali che comportano gravi perturbazioni economiche al regolare funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari giustifichino che:
a)
durante tali periodi sia consentito alle autorità competenti di escludere dai modelli interni per il rischio di mercato degli enti gli scostamenti che non sono dovuti a carenze di tali modelli;
b)
durante tali periodi siano concessi alle autorità competenti ulteriori poteri vincolanti per imporre limiti alle distribuzioni da parte degli enti.
La Commissione prende in considerazione ulteriori misure, se del caso.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2020:873:oj#art-1