Art. 6
Trasparenza dei prodotti finanziari che promuovo caratteristiche ambientali nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche
In vigore dal 18 giu 2020
Trasparenza dei prodotti finanziari che promuovo caratteristiche ambientali nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche
Se un prodotto finanziario di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088 promuove caratteristiche ambientali, si applica mutatis mutandis l’ del presente regolamento.
Le informazioni da comunicare in conformità dell’, paragrafo 3, e dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088 sono accompagnate dalla seguente dichiarazione:
«Il principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
Gli investimenti sottostanti la parte restante del presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.».
Storico versioni
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