Art. 13 · Cooperazione con le autorità competenti

Art. 13

Cooperazione con le autorità competenti

In vigore dal 17 giu 2020
Cooperazione con le autorità competenti 1.   Il registro coopera con le autorità competenti coinvolte nella lotta alla criminalità informatica. Esso coopera anche con le autorità competenti e gli organismi pubblici e privati coinvolti nel contrasto alle registrazioni speculative e abusive, nella cibersicurezza e sicurezza dell’informazione, nella tutela dei consumatori e nella tutela dei diritti fondamentali. Il registro fornisce accesso ai dati alle autorità competenti e agli organismi pubblici in linea con il diritto dell’Unione o con il diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione, compresi i provvedimenti giudiziari o di autorità competenti investite di poteri pertinenti. 2.   Il registro stabilisce procedure volte ad agevolare la cooperazione con le autorità competenti e gli organismi pubblici e privati.
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