Art. 11 · Procedura di risoluzione alternativa delle controversie

Art. 11

Procedura di risoluzione alternativa delle controversie

In vigore dal 17 giu 2020
Procedura di risoluzione alternativa delle controversie 1.   Il registro prevede procedure semplici, accessibili, efficienti e uniformi per la risoluzione delle controversie riguardanti la registrazione dei nomi di dominio .eu. 2.   Le norme relative alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie adottate dal registro rispettano la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Esse tengono conto delle migliori pratiche internazionali del settore, comprese le pertinenti raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, e rispettano norme procedurali uniformi, in linea con quelle fissate nella politica uniforme per la risoluzione delle controversie relative ai nomi di dominio dell’ICANN. 3.   Il registro può selezionare fornitori del servizio di risoluzione alternativa delle controversie che siano di accertata reputazione e dotati di competenze appropriate. La procedura di selezione è obiettiva, trasparente e non discriminatoria. L’elenco di tali fornitori è pubblicato dal registro.
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