Art. 1
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 17 giu 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 è così modificato:
(1)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Monitoraggio e valutazione
1. Il monitoraggio, come stabilito all’articolo 9, del regolamento delegato (UE) 2017/40 si fonda sui dati da fornire in virtù degli obblighi in materia di gestione e controllo, tra i quali rientrano quelli previsti agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di monitoraggio annuale di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/40 entro il 31 gennaio dell’anno civile successivo alla fine dell’anno scolastico in questione.
Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di controllo annuale sui controlli in loco effettuati e le relative risultanze di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/40 entro il 31 ottobre dell’anno civile successivo alla fine dell’anno scolastico in questione.
2. La relazione di valutazione o, se uno Stato membro attua il programma destinato alle scuole a livello regionale, il numero corrispondente di relazioni di valutazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/40 riguardano l’attuazione del programma destinato alle scuole nei primi cinque anni scolastici di ciascun periodo incluso nella strategia elaborata a livello nazionale o regionale a norma dell’articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione o le relazioni di valutazione entro il 1o marzo dell’anno civile successivo al termine dei suddetti cinque anni scolastici. Le prime relazioni di valutazione sono presentate entro il 1o marzo 2023.
I requisiti minimi in materia di formato e di contenuto della relazione o delle relazioni di valutazione figurano nell’allegato del presente regolamento. Gli Stati membri provvedono affinché la relazione o le relazioni presentate alla Commissione non contengano dati personali.
3. La Commissione pubblica le relazioni di monitoraggio annuali e le relazioni di valutazione presentate a norma del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2.»;
(2)
l’articolo 10 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
del registro di cui all’articolo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/40, compresa la documentazione finanziaria come costituita da fatture di acquisto e di vendita, da bolle di consegna, da estratti bancari, e dalle relative scritture contabili;»
b)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«I controlli in loco sono effettuati durante l’anno scolastico a cui si riferiscono (periodo N) e/o durante i nove mesi successivi (periodo N + 1).»;
c)
al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Tutte le relazioni di controllo sono completate entro nove mesi dalla fine dell’anno scolastico.»;
d)
il paragrafo 7 è soppresso;
(3)
è aggiunto un allegato, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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