Art. 1 · Monitoraggio e valutazione

Art. 1

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 17 giu 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 è così modificato: (1) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Monitoraggio e valutazione 1.   Il monitoraggio, come stabilito all’articolo 9, del regolamento delegato (UE) 2017/40 si fonda sui dati da fornire in virtù degli obblighi in materia di gestione e controllo, tra i quali rientrano quelli previsti agli articoli 4 e 5 del presente regolamento. Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di monitoraggio annuale di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/40 entro il 31 gennaio dell’anno civile successivo alla fine dell’anno scolastico in questione. Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di controllo annuale sui controlli in loco effettuati e le relative risultanze di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/40 entro il 31 ottobre dell’anno civile successivo alla fine dell’anno scolastico in questione. 2.   La relazione di valutazione o, se uno Stato membro attua il programma destinato alle scuole a livello regionale, il numero corrispondente di relazioni di valutazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/40 riguardano l’attuazione del programma destinato alle scuole nei primi cinque anni scolastici di ciascun periodo incluso nella strategia elaborata a livello nazionale o regionale a norma dell’articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione o le relazioni di valutazione entro il 1o marzo dell’anno civile successivo al termine dei suddetti cinque anni scolastici. Le prime relazioni di valutazione sono presentate entro il 1o marzo 2023. I requisiti minimi in materia di formato e di contenuto della relazione o delle relazioni di valutazione figurano nell’allegato del presente regolamento. Gli Stati membri provvedono affinché la relazione o le relazioni presentate alla Commissione non contengano dati personali. 3.   La Commissione pubblica le relazioni di monitoraggio annuali e le relazioni di valutazione presentate a norma del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2.»; (2) l’articolo 10 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) del registro di cui all’articolo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/40, compresa la documentazione finanziaria come costituita da fatture di acquisto e di vendita, da bolle di consegna, da estratti bancari, e dalle relative scritture contabili;» b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «I controlli in loco sono effettuati durante l’anno scolastico a cui si riferiscono (periodo N) e/o durante i nove mesi successivi (periodo N + 1).»; c) al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Tutte le relazioni di controllo sono completate entro nove mesi dalla fine dell’anno scolastico.»; d) il paragrafo 7 è soppresso; (3) è aggiunto un allegato, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:1239:oj#art-1