Art. 1
In vigore dal 12 giu 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 è così modificato:
(1)
all’articolo 6, il quinto comma è sostituito dal seguente:
«La sezione 4.2.2.5 e l’appendice D1 dell’allegato del presente regolamento si applicano a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797.
La sezione 4.2.2.5 e l’appendice D1 dell’allegato del presente regolamento si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797.»;
(2)
alla sezione 4.2.2.1.3.2 dell’allegato, al capoverso dopo «Relazioni», la data «30 settembre 2020» è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;
(3)
alla sezione 4.2.2.1.3.2 dell’allegato, al capoverso dopo «Eliminazione graduale», la data «31 marzo 2021» è sostituita dalla data «30 giugno 2021».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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