Art. 1
Abrogazione
In vigore dal 12 giu 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 è così modificato:
1)
all’, il punto 5 è sostituito dal seguente:
«5)
“data di riferimento”: il 16 giugno 2019 per gli Stati membri che non hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, di aver prorogato il periodo di recepimento di detta direttiva; il 16 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, di aver prorogato il periodo di recepimento di detta direttiva e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798; il 31 ottobre 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, di aver prorogato ulteriormente il periodo di recepimento di detta direttiva.»;
2)
l’articolo 15 è così modificato:
a)
è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
«4 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 e in cui la direttiva (UE) 2016/798 si applica a decorrere dal 16 giugno 2020, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza, su richiesta del richiedente, continua ad effettuare la valutazione delle domande di un certificato di sicurezza in conformità alla direttiva 2004/49/CE oltre il 16 giugno 2020, a condizione che rilasci il certificato di sicurezza prima del 30 ottobre 2020.
Un’autorità nazionale preposta alla sicurezza, se riconosce che non sarà in grado di rilasciare un certificato di sicurezza prima del 30 ottobre 2020, ne informa immediatamente il richiedente e l’Agenzia e si applicano i paragrafi da 2 a 4.»;
b)
è inserito il seguente paragrafo 6 bis:
«6 bis. Se l’area di esercizio prevista non è limitata a un unico Stato membro, un certificato di sicurezza unico rilasciato dall’Agenzia tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020 esclude la rete o le reti in qualsiasi Stato membro che abbia effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno effettuato tale notifica:
a)
accettano un certificato di sicurezza unico rilasciato dall’Agenzia come equivalente alla parte del certificato di sicurezza rilasciato in conformità all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE;
b)
rilasciano, a decorrere dal 16 giugno 2020, certificati di sicurezza in conformità all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/49/CE con un periodo di validità che non va oltre quello del certificato di sicurezza unico.»;
c)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Nei casi menzionati al paragrafo 2, lettera a), e ai paragrafi 6 e 6 bis del presente articolo, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza coopera e si coordina con l’Agenzia per effettuare la valutazione degli elementi indicati all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798. Nel fare ciò l’Agenzia accetta la valutazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/49/CE effettuata dall’autorità nazionale preposta alla sicurezza.»;
d)
è aggiunto un nuovo paragrafo 8:
«8. Tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020, negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, i richiedenti che presentano una domanda di certificato di sicurezza ai fini della direttiva 2004/49/CE possono presentare alle autorità nazionali preposte alla sicurezza un fascicolo compilato conformemente all’allegato I.
Le domande di certificati di sicurezza a norma del presente regolamento sono accettate dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza di cui al primo comma ai fini della direttiva 2004/49/CE.»;
3)
l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 653/2007 è abrogato con effetto dal 16 giugno 2019.
Esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 15 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, la proroga del termine di recepimento di detta direttiva e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798.
Esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 30 ottobre 2020 negli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, la proroga del termine di recepimento di detta direttiva.»;
4)
all’articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798.
Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798 e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798.
Esso si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 31 ottobre 2020.
Tuttavia, l’articolo 15, paragrafi 1, 2, 3 e 7, si applica a decorrere dal 16 febbraio 2019 e l’articolo 15, paragrafo 6, si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 in tutti gli Stati membri.
L’articolo 15, paragrafo 6 bis, si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 in tutti gli Stati membri.
L’articolo 15, paragrafo 8 si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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