Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 giu 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 è così modificato: 1. all’, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito è il seguente: Paese interessato Società Dazio antidumping definitivo Codice aggiuntivo TARIC RPC Jushi Group Co. Ltd; Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd; Taishan Fiberglass Inc. 69,0  % C531 PGTEX China Co. Ltd; Chongqing Tenways Material Corp. 37,6  % C532 Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping, elencate nell’ allegato I 37,6  % Cfr. allegato I Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II 34,0  % Cfr. allegato II Tutte le altre società 69,0  % C999 Egitto Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. 20,0  % C533 Tutte le altre società 20,0  % C999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società di cui al paragrafo 2 o agli allegati I o II è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: “Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte”. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società;» 2. è inserito un nuovo , paragrafo 5: «5.   In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione (*2), i dazi di cui al paragrafo 2 o agli allegati I o II saranno incrementati nella stessa misura, a seconda della società, in funzione dell’effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. (*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1).» " 3. è inserito un nuovo , paragrafo 6: «6.   Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell’inchiesta di restituzione.» 4. L’allegato è sostituito dagli allegati I e II.
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