Art. 1
In vigore dal 9 giu 2020
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:
1)
l’articolo 19 è così modificato:
a)
alla lettera b) è aggiunto il punto seguente:
«xi)
processi di transizione di fase dei materiali di categoria 3, quali
—
la termocoagulazione,
—
la centrifugazione del sangue,
—
il contenimento di cui all’allegato IX, capo V, del presente regolamento,
—
l’idrolizzazione di zoccoli, setole di suino, piume e peli destinati ad essere trasformati con metodi di trasformazione indicati nel presente regolamento.»;
b)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
capo V, se immagazzinano all’interno dell’allevamento sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera h) o i), di tale regolamento, a condizione che i sottoprodotti di origine animale non trasformati siano successivamente smaltiti conformemente all’articolo 4 di tale regolamento;»;
c)
è aggiunta la lettera seguente:
«e)
qualora le operazioni di cui alla lettera b), punti da i) a vii) e xi), si svolgano nel sito dello stabilimento o dell’impianto riconosciuto di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 che genera tali materiali, l’autorità competente può autorizzare l’operazione senza la registrazione in conformità all’articolo 23 o il riconoscimento in conformità all’articolo 24, paragrafo 1, lettera h), di tale regolamento, a condizione che i sottoprodotti di origine animale siano immagazzinati, trasportati e smaltiti o utilizzati come sottoprodotti di origine animale non trasformati in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009.».
2)
Gli allegati I, IV, VIII, IX, XIII e XIV sono modificati conformemente al testo riportato all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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