Art. 1
In vigore dal 8 giu 2020
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:
1)
all’articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Il trasporto di oli di pesce e farina di pesce di materiali di categoria 3 per la produzione di materie prime per mangimi, diversi da quelli importati da un paese terzo, da un impianto di trasformazione per la produzione di farina di pesce e olio di pesce riconosciuto a un impianto per mangimi registrato o riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 e riconosciuto conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 183/2005 in un altro Stato membro ai fini della detossificazione conformemente ai processi di cui al regolamento (UE) 2015/786 della Commissione (*1) avviene conformemente alle norme di cui all’allegato VIII, capo VII.
(*1) Regolamento (UE) 2015/786 della Commissione, del 19 maggio 2015, che stabilisce i criteri di accettabilità dei processi di detossificazione applicati ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali, come previsto dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 10).»;"
2)
l’allegato VIII è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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