Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 giu 2020
All’articolo 6 del regolamento (UE) n. 142/2011, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Per l’uso del letame di animali d’allevamento o delle farine di carne e ossa come combustibile secondo quanto stabilito nell’allegato III, capo V, si applicano le seguenti norme in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 7 del presente articolo: a) la domanda di riconoscimento presentata dall’operatore all’autorità competente a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1069/2009 deve contenere elementi di prova certificati dall’autorità competente o da un’organizzazione professionale autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro, indicanti che l’impianto di combustione in cui il letame di animali d’allevamento o le farine di carne e ossa sono utilizzati come combustibile rispetta le prescrizioni di cui all’allegato III, capo V, lettera B, punto 3, per il letame, e lettera D, per le farine di carne e ossa, nonché lettera B, punti 4 e 5, per entrambi i combustibili, del presente regolamento, fatta salva la possibilità per le autorità competenti dello Stato membro di concedere una deroga al rispetto di determinate disposizioni in conformità all’allegato III, capo V, lettera C, punto 4; b) la procedura di riconoscimento di cui all’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1069/2009 è conclusa solo quando, nei primi sei mesi di funzionamento dell’impianto di combustione, l’autorità competente o un’organizzazione professionale autorizzata da tale autorità abbia effettuato almeno due controlli consecutivi, di cui uno senza preavviso, comprese le necessarie misurazioni della temperatura e delle emissioni. Il pieno riconoscimento può essere concesso dopo che i risultati di tali controlli hanno dimostrato il rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato III, capo V, lettera B, punti 3, 4 e 5, per il letame, e lettera D, per le farine di carne e ossa nonché, ove applicabile, lettera C, punto 4, o lettera D, punto 5, del presente regolamento; c) non è autorizzata la combustione delle farine di carne e ossa negli impianti di combustione di cui all’allegato III, capo V, lettere A, B e C, del presente regolamento.»
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