Art. 8 · Cooperazione tra Stati membri

Art. 8

Cooperazione tra Stati membri

In vigore dal 25 mag 2020
Cooperazione tra Stati membri 1.   Qualora il riutilizzo delle acque abbia rilevanza transfrontaliera, gli Stati membri designano un punto di contatto ai fini della cooperazione con i punti di contatto e le autorità competenti degli altri Stati membri, se del caso, o ricorrono a strutture esistenti istituite in virtù di accordi internazionali. Il ruolo dei punti di contatto o delle strutture esistenti consiste: a) nel ricevere e trasmettere richieste di assistenza; b) nell’offrire assistenza, su richiesta; e c) nel coordinare la comunicazione tra autorità competenti. Prima di concedere il permesso, le autorità competenti scambiano informazioni in merito alle condizioni di cui all’, paragrafo 3, con il punto di contatto dello Stato membro in cui sono destinate a essere utilizzate le acque affinate. 2.   Gli Stati membri rispondono alle richieste di assistenza senza indebito ritardo.
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