Art. 7
Verifica della conformità
In vigore dal 25 mag 2020
Verifica della conformità
1. L’autorità competente svolge la verifica della conformità rispetto alle condizioni indicate nel permesso. Le verifiche della conformità sono svolte secondo le modalità seguenti:
a)
controlli in loco;
b)
dati di monitoraggio ottenuti, in particolare, in applicazione del presente regolamento;
c)
qualsiasi altro mezzo adeguato.
2. Nel caso di mancata conformità alle condizioni stabilite nel permesso, l’autorità competente impone al gestore dell’impianto di affinamento e, se del caso, alle altre parti responsabili di adottare tutte le misure necessarie per ripristinare la conformità senza indugio e informare immediatamente gli utilizzatori finali interessati.
3. Se la mancata conformità alle condizioni stabilite nel permesso comporta un rischio significativo per l’ambiente o per la salute umana o animale, il gestore dell’impianto di affinamento o qualsiasi altra parte responsabile sospende immediatamente l’erogazione di acque affinate, fino a quando l’autorità competente stabilisca che la conformità è stata ripristinata, secondo le procedure definite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua, conformemente all’allegato I, sezione 2, lettera a).
4. In caso di incidente che pregiudichi la conformità alle condizioni stabilite nel permesso, il gestore dell’impianto di affinamento o qualsiasi altra parte responsabile informano immediatamente l’autorità competente e altre parti che potrebbero potenzialmente esserne interessate, e comunicano all’autorità competente le informazioni necessarie per valutare le conseguenze di tale incidente.
5. L’autorità competente verifica periodicamente che le parti responsabili rispettino le misure e i compiti previsti dal piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua.
Storico versioni
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