Art. 6
Obblighi concernenti il permesso per quanto riguarda le acque affinate
In vigore dal 25 mag 2020
Obblighi concernenti il permesso per quanto riguarda le acque affinate
1. La produzione e l’erogazione di acque affinate destinate a scopi irrigui in agricoltura di cui all’allegato I, sezione 1, sono subordinate al rilascio di un permesso.
2. Le parti responsabili del sistema di riutilizzo dell’acqua, compreso, se del caso, l’utilizzatore finale in conformità della legislazione nazionale, presentano una domanda volta al rilascio del permesso, o alla modifica di un permesso esistente, all’autorità competente dello Stato membro in cui l’impianto di affinamento è in funzione o si prevede che entri in funzione.
3. Il permesso stabilisce gli obblighi del gestore dell’impianto di affinamento e, se dal caso, di qualsiasi altra parte responsabile. Il permesso si basa sul piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua e specifica, tra l’altro, quanto segue:
a)
la classe o le classi di qualità delle acque affinate nonché la destinazione d’uso delle colture per il quale, in conformità dell’allegato I, le acque affinate sono permesse, il luogo di utilizzo, l’impianto o gli impianti di affinamento e il volume annuo stimato delle acque affinate da produrre;
b)
le condizioni relative alle prescrizioni minime per la qualità e il monitoraggio dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2;
c)
le condizioni relative alle prescrizioni supplementari per il gestore dell’impianto di affinamento, stabilite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua;
d)
ogni altra condizione necessaria per eliminare eventuali rischi inaccettabili per l’ambiente e per la salute umana e animale così da portare qualsiasi rischio a un livello accettabile;
e)
il periodo di validità del permesso;
f)
il punto di conformità.
4. Ai fini della valutazione di una domanda, l’autorità competente consulta altre autorità pertinenti e scambia informazioni con esse, in particolare le autorità del settore idrico e del settore sanitario, se diverse dall’autorità competente, e qualsiasi altra parte ritenuta pertinente dall’autorità competente.
5. L’autorità competente decide senza indugio se concedere un permesso. Qualora, a causa della complessità della domanda, l’autorità competente necessiti di più di 12 mesi dal ricevimento della domanda completa per decidere se rilasciare un permesso comunica al richiedente la data prevista per la decisione.
6. I permessi sono riesaminati periodicamente, e aggiornati ove necessario, almeno nei casi seguenti:
a)
a una modifica sostanziale della capacità;
b)
a un miglioramento dell’apparecchiatura;
c)
all’aggiunta di nuovi processi o apparecchiature; o
d)
a cambiamenti delle condizioni climatiche o di altro tipo che incidono in modo significativo sullo stato ecologico dei corpi idrici superficiali.
7. Gli Stati membri possono esigere che lo stoccaggio, la distribuzione e l’utilizzo delle acque affinate siano soggetti a un permesso specifico al fine di applicare le prescrizioni e le barriere supplementari individuate nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
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