Art. 15 · Sanzioni

Art. 15

Sanzioni

In vigore dal 25 mag 2020
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, entro il 26 giugno 2024, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2020:741:oj#art-15