Art. 12
Valutazione e riesame
In vigore dal 25 mag 2020
Valutazione e riesame
1. La Commissione, entro il 26 giugno 2028, effettua una valutazione del presente regolamento. Tale valutazione si basa, almeno, su quanto segue:
a)
l’esperienza acquisita nell’attuazione del presente regolamento;
b)
le serie di dati raccolte dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 1, e il quadro generale a livello dell’Unione elaborato dall’Agenzia europea dell’ambiente, in conformità dell’, paragrafo 3;
c)
i pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici;
d)
le conoscenze tecniche e scientifiche;
e)
le raccomandazioni dell’OMS, ove disponibili, oppure altri orientamenti internazionali o norme ISO.
2. Nello svolgere la valutazione, la Commissione presta particolare attenzione agli aspetti seguenti:
a)
le prescrizioni minime di cui all’allegato I;
b)
i principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II;
c)
le prescrizioni supplementari stabilite dalle autorità competenti a norma dell’, paragrafo 3, lettere c) e d);
d)
le conseguenze del riutilizzo dell’acqua sull’ambiente e sulla salute umana e animale, comprese le conseguenze delle sostanze che destano crescente preoccupazione.
3. Nel contesto della valutazione, la Commissione valuta la fattibilità di:
a)
estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento alle acque trattate destinate a ulteriori usi specifici, compreso il riutilizzo a fini industriali;
b)
estendere le prescrizioni del presente regolamento all’utilizzo indiretto di acque reflue trattate.
4. Sulla base dei risultati della valutazione o qualora le nuove conoscenze tecniche e scientifiche lo rendano necessario, la Commissione può valutare la necessità di rivedere le prescrizioni minime di cui all’allegato I, sezione 2.
5. La Commissione, ove opportuno, presenta proposte legislative per modificare il presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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