Art. 10 · Informazioni al pubblico

Art. 10

Informazioni al pubblico

In vigore dal 25 mag 2020
Informazioni al pubblico 1.   Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, ove le acque affinate siano utilizzate a fini irrigui in agricoltura come precisato nell’allegato I, sezione 1, del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione del pubblico, online o con altri mezzi, informazioni adeguate e aggiornate in materia di riutilizzo dell’acqua. Tali informazioni riguardano quanto segue: a) la quantità e la qualità delle acque affinate erogate conformemente al presente regolamento; b) la percentuale di acque affinate nello Stato membro erogate in conformità del presente regolamento rispetto al volume totale delle acque reflue urbane trattate, ove tali dati siano disponibili; c) i permessi concessi o modificati in conformità del presente regolamento, comprese le condizioni stabilite dalle autorità competenti a norma dell’, paragrafo 3, del presente regolamento; d) i risultati dei controlli di conformità svolti a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento; e) i punti di contatto designati a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate ogni due anni. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché la decisione adottata ai sensi dell’, paragrafo 2, sia resa pubblica online o con altri mezzi.
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