Art. 7
Obblighi dei fornitori e dei distributori di veicoli
In vigore dal 25 mag 2020
Obblighi dei fornitori e dei distributori di veicoli
Qualora gli utenti finali intendano acquistare un veicolo nuovo, i fornitori e i distributori di veicoli forniscono loro prima della vendita le etichette dei pneumatici offerti con il veicolo o già montati sul veicolo e il pertinente materiale tecnico-promozionale e garantiscono che la scheda informativa del prodotto sia disponibile.
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