Art. 6
Obblighi dei distributori di pneumatici
In vigore dal 25 mag 2020
Obblighi dei distributori di pneumatici
1. I distributori garantiscono che:
a)
nel punto di vendita i pneumatici espongano un’etichetta dei pneumatici, sotto forma di autoadesivo, conforme alle prescrizioni di cui all’allegato II, messo a disposizione dal fornitore conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), in una posizione chiaramente visibile e leggibile nella sua interezza e che la scheda informativa del prodotto sia disponibile, anche in forma cartacea su richiesta; oppure
b)
prima della vendita di un pneumatico che appartiene a un lotto di uno o più pneumatici identici, un’etichetta dei pneumatici, in forma cartacea, conforme alle prescrizioni di cui all’allegato II, sia mostrata all’utente finale e chiaramente esposta nel punto di vendita vicino al pneumatico e che la scheda informativa del prodotto sia disponibile.
2. I distributori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo specifico di pneumatico riportino l’etichetta dei pneumatici. Se i messaggi pubblicitari riportano il prezzo di tale tipo di pneumatico, l’etichetta dei pneumatici è esposta vicino all’indicazione del prezzo.
Nei messaggi pubblicitari visivi su internet di un tipo specifico di pneumatico i distributori possono rendere disponibile l’etichetta dei pneumatici in una visualizzazione annidata.
3. I distributori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a un tipo specifico di pneumatico riporti l’etichetta dei pneumatici e comprenda le informazioni di cui all’allegato IV.
4. Qualora i pneumatici offerti in vendita non siano visibili all’utente finale al momento della vendita, i distributori garantiscono di fornirgli una copia dell’etichetta dei pneumatici prima della vendita.
5. I distributori garantiscono che l’etichetta dei pneumatici sia visibile nelle vendite a distanza su supporto cartaceo e che l’utente finale possa accedere alla scheda informativa del prodotto mediante un sito internet gratuito e possa richiedere una copia cartacea di tale scheda.
6. I distributori che ricorrono a televendite a distanza comunicano agli utenti finali le categorie di ciascuno dei parametri sull’etichetta dei pneumatici e informano gli utenti finali della possibilità di consultare l’etichetta dei pneumatici e la scheda informativa del prodotto su un sito internet gratuito e richiedendo una copia cartacea.
7. Per i pneumatici venduti od offerti in vendita su internet, i distributori garantiscono che l’etichetta dei pneumatici sia esposta vicino all’indicazione del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile. Le dimensioni dell’etichetta dei pneumatici sono tali da renderla chiaramente visibile e leggibile e sono proporzionate alle dimensioni indicate al punto 2.1 dell’allegato II.
I distributori possono rendere l’etichetta dei pneumatici per un tipo specifico di pneumatico disponibile in una visualizzazione annidata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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