Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 25 mag 2020
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, ai pneumatici di classe C2 e ai pneumatici di classe C3 che vengono immessi sul mercato. I requisiti relativi ai pneumatici ricostruiti si applicano dopo che un adeguato metodo di prova per misurare le prestazioni di tali pneumatici sarà disponibile in conformità dell’. 2.   Il presente regolamento non si applica: a) ai pneumatici fuoristrada professionali; b) ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta anteriormente al 1o ottobre 1990; c) ai pneumatici di scorta a uso temporaneo di tipo T; d) ai pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h; e) ai pneumatici il cui diametro nominale del cerchio non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm; f) ai pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali i pneumatici chiodati; g) ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche; h) ai pneumatici di seconda mano, a meno che tali pneumatici non siano importati da un paese terzo.
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