Art. 2
Misura temporanea relativa alle assemblee generali delle società cooperative europee (SCE)
In vigore dal 25 mag 2020
Misura temporanea relativa alle assemblee generali delle società cooperative europee (SCE)
Qualora, conformemente all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1435/2003, l'assemblea generale di una SCE debba aver luogo nel 2020, la SCE può, in deroga a tale disposizione, tenere tale assemblea entro 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio purché questa abbia luogo entro il 31 dicembre 2020.
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