Art. 7 · Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1072/2009

Art. 7

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1072/2009

In vigore dal 25 mag 2020
Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1072/2009 1.   In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1072/2009, la validità delle licenze comunitarie che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo. 2.   In deroga all’, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1072/2009, la validità degli attestati di conducente che in base alle disposizioni ivi contenute che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi. 3.   Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle licenze comunitarie o degli attestati di conducente anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 o il periodo di sei mesi, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020. 4.   Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare le licenze comunitarie o gli attestati di conducente e, comunque, non è superiore a sei mesi. La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 5.   Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano il rinnovo delle licenze comunitarie o degli attestati di conducente impraticabile nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall’epidemia di Covid-19, o abbia adottato misure nazionali appropriate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2, previa comunicazione alla Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Uno Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto al primo comma non deve ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.
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