Art. 4
Proroga dei termini previsti dal regolamento (UE) n. 165/2014
In vigore dal 25 mag 2020
Proroga dei termini previsti dal regolamento (UE) n. 165/2014
1. In deroga all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 165/2014, le ispezioni periodiche di cui al paragrafo 1 di tale articolo che avrebbero altrimenti dovuto o dovrebbero altrimenti effettuarsi tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 in conformità di detto paragrafo sono da effettuarsi entro sei mesi dalla data in cui avrebbero altrimenti dovuto effettuarsi in conformità del suddetto articolo.
2. In deroga all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 165/2014, qualora il conducente chieda il rinnovo della carta del conducente a norma del paragrafo 1 di tale articolo nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una nuova carta del conducente entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Fino a quando non riceve una nuova carta del conducente dalle autorità preposte al rilascio delle carte, al conducente si applica mutatis mutandis l’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento suddetto, a condizione che il conducente possa dimostrare che il rinnovo della carta del conducente sia stato richiesto a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
3. In deroga all’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 165/2014, qualora il conducente chieda la sostituzione della carta del conducente a norma del paragrafo 4 di tale articolo nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una carta sostitutiva entro due mesi dalla ricezione della richiesta. In deroga all’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 165/2014, il conducente è autorizzato alla guida fino a quando non riceve una nuova carta del conducente dalle autorità di rilascio delle carte, a condizione che possa dimostrare di aver restituito la carta all’autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante e che ne ha richiesto la sostituzione.
4. Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile l’effettuazione di ispezioni periodiche o il rinnovo o la sostituzione delle carte del conducente come richiesto dal regolamento (EU) n. 165/2014 anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1, 2 e 3, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 o i termini applicabili per il rilascio di una nuova carta del conducente, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020.
5. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 4, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile effettuare ispezioni periodiche o rinnovare o sostituire carte del conducente e, in ogni caso, non è superiorie a sei mesi.
La Commissione pubblica la propria decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
6. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano le ispezioni periodiche, il rinnovo o la sostituzione della carta del conducente impraticabile nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall’epidemia di Covid-19, oppure qualora abbia adottato adeguate misure nazionali per mitigare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3, previa comunicazione alla Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 come previsto al primo comma non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 che si applicano in un altro Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2020:698:oj#art-4