Art. 16 · Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 725/2004

Art. 16

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 725/2004

In vigore dal 25 mag 2020
Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 725/2004 1.   In deroga all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 725/2004, i termini per l’effettuazione della revisione periodica delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati fino al 30 novembre 2020. 2.   In deroga all’allegato III, parte B, punto 13.6, del regolamento (CE) n. 725/2004, in caso di impossibilità di svolgere le esercitazioni nel 2020 entro gli intervalli ivi indicati, è necessario che dette esercitazioni siano effettuate almeno due volte nel corso del 2020, a distanza di non più di sei mesi l’una dall’altra. 3.   In deroga all’allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del regolamento (CE) n. 725/2004, gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento di varie attività di addestramento che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2020. 4.   Ai fini delle prescrizioni di cui all’allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del regolamento (CE) n. 725/2004, secondo cui le varie attività di addestramento in questione devono essere svolte almeno una volta ogni anno civile, le attività svolte nel 2021 durante il periodo autorizzato a norma del paragrafo 5 del presente articolo si considerano altresì effettuate nel 2020. 5.   Qualora ritenga che, con ogni probabilità continuerà a essere impraticabile oltre il 31 agosto 2020 effettuare le valutazioni di sicurezza degli impianti portuali o le varie attività di addestramento di cui all’allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del regolamento (CE) n. 725/2004, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 3, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, il termine, o i periodi di sei mesi di cui ai paragrafi 1 e 3, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020. 6.   Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 4, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi e dei termini di cui ai paragrafi 1 e 3, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile effettuare le valutazioni di sicurezza degli impianti portuali o le varie attività di addestramento e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi. La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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