Art. 10 · Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2004/49/CE

Art. 10

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2004/49/CE

In vigore dal 25 mag 2020
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2004/49/CE 1.   In deroga all’, paragrafo 5, della direttiva 2004/49/CE, i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi. I certificati di sicurezza in questione restano validi per il medesimo periodo. 2.   In deroga all’, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE, i termini per il rinnovo delle autorizzazioni di sicurezza che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi. Le autorizzazioni di sicurezza in questione restano valide per il medesimo periodo. 3.   Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo dei certificati o delle autorizzazioni di sicurezza anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 o i periodi di sei mesi di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020. 4.   Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare i certificati o le autorizzazioni di sicurezza e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi. La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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