Art. 8 · Operazioni di assunzione e di concessione di prestiti

Art. 8

Operazioni di assunzione e di concessione di prestiti

In vigore dal 19 mag 2020
Operazioni di assunzione e di concessione di prestiti 1.   Le operazioni di assunzione e di concessione di prestiti a titolo dello strumento sono effettuate in euro. 2.   Le caratteristiche del prestito sono concordate in un accordo sul prestito tra lo Stato membro beneficiario e la Commissione («accordo di prestito»). Tali accordi contengono le disposizioni di cui all’articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 3.   Su richiesta dello Stato membro beneficiario e se le circostanze consentono un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può rifinanziare in tutto o in parte il prestito inizialmente assunto o ristrutturare le corrispondenti condizioni finanziarie. 4.   Il comitato economico e finanziario è tenuto al corrente dei rifinanziamenti o delle ristrutturazioni di cui al paragrafo 3.
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