Art. 5 · Certificato di autenticità

Art. 5

Certificato di autenticità

In vigore dal 13 mag 2020
Certificato di autenticità 1.   Il certificato di autenticità, rilasciato da un organismo competente del Vietnam elencato nell’allegato II e che attesta che il riso appartiene a una delle varietà specifiche di riso «Fragrant» di cui all’allegato I, è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell’allegato III. I moduli sono redatti e compilati in lingua inglese. 2.   Ogni certificato di autenticità reca nella casella superiore destra un numero di serie. Le copie recano lo stesso numero dell’originale. 3.   Il certificato di autenticità è valido 120 giorni dalla data del rilascio. Esso è valido soltanto se le caselle sono debitamente compilate e se è firmato. Per essere ritenuto debitamente firmato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data del rilascio, recare il timbro dell’organismo che lo ha rilasciato ed essere firmato dalla persona o dalle persone abilitate a tal fine. 4.   Il certificato di autenticità è presentato alle autorità doganali per consentire di verificare se sussistano le condizioni necessarie per beneficiare del contingente tariffario per il numero d’ordine 09.4731. L’organismo competente del Vietnam di cui all’allegato II fornisce alla Commissione tutti gli elementi utili per verificare le informazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati.
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