Art. 2
Domande di titoli di importazione
In vigore dal 13 mag 2020
Domande di titoli di importazione
1. Le domande di titoli di importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri entro i primi sette giorni di calendario di ogni mese del periodo contingentale, ad eccezione del mese di dicembre in cui non è possibile presentare domande. Le domande di titoli di importazione validi a decorrere dal 1o gennaio sono presentate dal 23 al 30 novembre dell’anno precedente. Ogni domanda di titolo di importazione fa riferimento a un numero d’ordine unico e a un codice NC unico. La designazione dei prodotti e i relativi codici NC sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo.
2. Ogni domanda di titolo di importazione indica un quantitativo in peso del prodotto specificato per il numero d’ordine di cui all’, paragrafo 1, primo comma. Detto quantitativo è espresso in chilogrammi arrotondati all’unità inferiore per il codice NC.
3. Nella casella 8 della domanda di titolo di importazione è scritto il nome «Vietnam» e il riquadro «Sì» è crocettato. I titoli sono validi unicamente per i prodotti originari del Vietnam. Ai fini dell’immissione in libera pratica è presentata una prova dell’origine ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell’accordo.
4. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti possono presentare al massimo una domanda di titolo di importazione al mese per lo stesso numero d’ordine del contingente.
5. Una cauzione di 30 EUR/tonnellata è depositata all’atto della presentazione di una domanda di titolo di importazione.
Storico versioni
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