Art. 3

Art. 3

In vigore dal 8 mag 2020
In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 748/2008, all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 610/2009, all’, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013, e all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013, qualora sia stata presentata copia elettronica del certificato di autenticità originale, l’autorità competente può emettere un titolo di importazione senza imporre all’operatore di costituire una cauzione più elevata.
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