Art. 5 · Completamento dei dati

Art. 5

Completamento dei dati

In vigore dal 8 mag 2020
Completamento dei dati 1.   Le stime elaborate dalla Commissione per completare l’inventario dei gas a effetto serra di uno Stato membro, di cui all’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999, si fondano sui metodi e sui dati seguenti: a) se nel precedente anno di comunicazione lo Stato membro ha presentato una serie storica coerente di stime per la pertinente categoria di fonti e: i) per l’anno X -1 lo Stato membro ha presentato un inventario approssimativo dei gas a effetto serra, conformemente all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, che include le stime dei dati mancanti, le stime si fondano sui dati di tale inventario approssimativo dei gas a effetto serra; ii) per l’anno X -1 lo Stato membro non ha presentato un inventario approssimativo dei gas a effetto serra, conformemente all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, ma l’Unione ne ha stimato le emissioni approssimative dei gas a effetto serra per l’anno X -1 a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, le stime si fondano sui dati di tale inventario approssimativo dell’Unione dei gas a effetto serra; iii) per le stime mancanti nel settore dell’energia, non è possibile utilizzare i dati dell’inventario approssimativo dei gas a effetto serra oppure utilizzandoli si rischia di ottenere una stima molto imprecisa, le stime si fondano sui dati sulle statistiche dell’energia ottenuti a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); iv) per le stime mancanti nei settori non energetici, non è possibile utilizzare i dati dell’inventario approssimativo dei gas a effetto serra oppure utilizzandoli si rischia di ottenere una stima molto imprecisa, le stime si ricavano applicando i metodi di stima in linea con il parere tecnico sul completamento dei dati di cui alla sezione 2.2.3 delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (vol. 1), utilizzando, se del caso, le statistiche europee; (b) se la stima delle emissioni per fonte o degli assorbimenti per pozzo per la categoria interessata è stata oggetto di correzioni tecniche in conformità dell’articolo 38, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999 nell’ultima revisione precedente la trasmissione e lo Stato membro non ha presentato una nuova stima riveduta, le stime si ricavano applicando il metodo utilizzato dal gruppo di esperti incaricati della revisione tecnica per calcolare la correzione tecnica; (c) se non è disponibile una serie storica coerente delle stime comunicate per la categoria di fonti pertinente, le stime si ricavano applicando metodi di stima coerenti con il parere tecnico sul completamento dei dati di cui alla sezione 2.2.3 delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (vol. 1). 2.   La Commissione prepara le stime di cui al paragrafo 1 entro il 31 marzo dell’anno di comunicazione in consultazione e stretta cooperazione con lo Stato membro. 3.   Lo Stato membro utilizza le stime di cui al paragrafo 1 per la presentazione degli inventari nazionali al segretariato della convenzione UNFCC a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.
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