Art. 1 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

In vigore dal 6 mag 2020
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1 è inserita la seguente lettera b bis): «b bis) la sospensione dell’ingresso nell’Unione degli alimenti e dei mangimi elencati nell’allegato II bis;»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite di alimenti e mangimi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), a meno che il loro peso netto non sia superiore a 30 kg: a) le partite di alimenti e mangimi inviati come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione per mostre, che non sono destinati all’immissione sul mercato; b) le partite di alimenti e mangimi che fanno parte del bagaglio personale dei passeggeri e sono destinati al consumo o all’uso personale; c) le partite non commerciali di alimenti e mangimi spediti a persone fisiche che non sono destinati all’immissione sul mercato; d) le partite di alimenti e mangimi destinati a scopi scientifici.»; 2) il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente: «CONDIZIONI SPECIALI DI INGRESSO NELL’UNIONE E DI SOSPENSIONE DELL’INGRESSO NELL’UNIONE PER DETERMINATI ALIMENTI E MANGIMI PROVENIENTI DA ALCUNI PAESI TERZI»; 3) è inserito il seguente articolo 11 bis: «Articolo 11 bis Sospensione dell’ingresso nell’Unione 1.   Gli Stati membri vietano l’ingresso nell’Unione degli alimenti e dei mangimi elencati nell’allegato II bis. 2.   Il paragrafo 1 si applica agli alimenti e ai mangimi destinati all’immissione sul mercato dell’Unione e agli alimenti e mangimi destinati all’uso o al consumo privato all’interno del territorio doganale dell’Unione.»; 4) gli allegati I e II sono modificati in conformità all’allegato al presente regolamento; 5) è inserito un allegato II bis in conformità all’allegato del presente regolamento.
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