Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 apr 2020
1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre imprese» istituito dall’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano stati dichiarati originari di tale paese o no, classificati, durante il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, ai codici NC ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 ed ex 7318 22 00. I codici TARIC sono elencati nell’allegato I del presente regolamento. 2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai produttori esportatori elencati nell’allegato II. 3.   Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate originarie della Malaysia o no, registrate in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 966/2010 nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, ad eccezione di quelle prodotte dalle società di cui al paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:611:oj#art-1