Art. 5 · Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39

Art. 5

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39

In vigore dal 30 apr 2020
Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 1.   In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, la durata dell’anno scolastico 2019/2020 è prorogata fino al 30 settembre 2020. 2.   In deroga all’, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, le domande di aiuto relative alle attività dell’anno scolastico 2019/2020 che hanno luogo dopo il 31 luglio 2020 possono riguardare periodi di durata inferiore a due settimane. 3.   In deroga all’, paragrafi 4 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, le domande di aiuto relative alle attività dell’anno scolastico 2019/2020 che si svolgono dopo il 31 luglio 2020 sono presentate entro il 30 settembre 2020. In caso di superamento di questo termine l’aiuto non è versato. 4.   In deroga all’, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, gli aiuti per le attività dell’anno scolastico 2019/2020 che si svolgono dopo il 31 luglio 2020 sono pagati dalle autorità competenti entro il 15 ottobre 2020. 5.   In deroga all’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, il calcolo descritto in tale comma non si applica ai fini del calcolo della ripartizione definitiva degli aiuti dell’Unione per l’anno scolastico 2021/2022.
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