Art. 4 · Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368

Art. 4

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368

In vigore dal 30 apr 2020
Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368, gli Stati membri possono modificare i rispettivi programmi apicoli in modo che le misure previste per l’anno apicolo 2020 possano essere realizzate dopo il 31 luglio 2020, ma non oltre il 15 settembre 2020. Tali misure si considerano effettuate per l’anno apicolo 2020. Tali modifiche sono notificate alla Commissione dallo Stato membro e approvate dalla Commissione prima della loro attuazione. Le domande e l’approvazione di tali modifiche sono effettuate secondo la procedura di cui all’, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.
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