Art. 4 · Importo dell’aiuto e periodo di ammasso

Art. 4

Importo dell’aiuto e periodo di ammasso

In vigore dal 30 apr 2020
Importo dell’aiuto e periodo di ammasso 1.   L’importo dell’aiuto è fissato come segue a) 5,11 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio, b) 0,13 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale. 2.   L’ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall’ammasso. 3.   L’aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 180 giorni.
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