Art. 2 · Prodotti ammissibili

Art. 2

Prodotti ammissibili

In vigore dal 30 apr 2020
Prodotti ammissibili 1.   L’elenco dei prodotti ammissibili all’aiuto figura nell’allegato. 2.   Per poter beneficiare dell’aiuto, le carni devono essere di qualità sana, leale e mercantile e originarie dell’Unione. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione III dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238. 3.   L’aiuto è concesso soltanto per quantitativi di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi che non sono stati ancora conferiti all’ammasso.
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