Art. 7 · Comunicazione dei quantitativi oggetto di domanda

Art. 7

Comunicazione dei quantitativi oggetto di domanda

In vigore dal 30 apr 2020
Comunicazione dei quantitativi oggetto di domanda In deroga all’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi dei prodotti che sono stati oggetto di una domanda ammissibile, con le relative informazioni, come segue: a) entro le ore 12:00 (ora di Bruxelles) di ogni lunedì, i quantitativi dei prodotti che sono stati oggetto di domande ammissibili il giovedì e il venerdì della settimana precedente; b) entro le ore 12:00 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, i quantitativi dei prodotti che sono stati oggetto di domande ammissibili il lunedì, il martedì e il mercoledì della stessa settimana.
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