Art. 4
Importo dell’aiuto e periodo di ammasso
In vigore dal 30 apr 2020
Importo dell’aiuto e periodo di ammasso
1. Gli importi dell’aiuto per ciascun periodo di ammasso figurano nell’allegato.
2. L’ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall’ammasso.
3. L’aiuto può essere concesso per un periodo di ammasso di 90, 120 o 150 giorni.
Storico versioni
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