Art. 7 · Deroga all’articolo 47, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013

Art. 7

Deroga all’articolo 47, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013

In vigore dal 30 apr 2020
Deroga all’articolo 47, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 1.   In deroga all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel corso del 2020 per «vendemmia verde» si intende la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione sull’intera azienda o su parte di essa, purché la vendemmia verde sia effettuata su intere particelle. 2.   In deroga all’articolo 47, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il sostegno concesso a favore della vendemmia verde non supera il 60 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.
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