Art. 7 · Obblighi degli operatori per quanto riguarda le misure di prevenzione delle malattie e di riduzione dei rischi per i movimenti di animali acquatici selvatici verso stabilimenti di acquacoltura

Art. 7

Obblighi degli operatori per quanto riguarda le misure di prevenzione delle malattie e di riduzione dei rischi per i movimenti di animali acquatici selvatici verso stabilimenti di acquacoltura

In vigore dal 28 apr 2020
Obblighi degli operatori per quanto riguarda le misure di prevenzione delle malattie e di riduzione dei rischi per i movimenti di animali acquatici selvatici verso stabilimenti di acquacoltura In deroga all’articolo 197, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429, in combinato disposto con l’articolo 200, paragrafo 1, del medesimo regolamento, gli operatori, compresi i trasportatori, possono spostare animali acquatici selvatici delle specie elencate pertinenti per le malattie di categoria B o di categoria C, per le quali lo Stato membro, la zona o il compartimento di destinazione hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o sono sottoposti a un programma di eradicazione, da Stati membri, zone o compartimenti non indenni da tali malattie elencate, purché tali animali acquatici selvatici siano destinati ad uno stabilimento di acquacoltura e si applichino le seguenti condizioni: a) gli animali sono considerati indenni dalle malattie di categoria B o di categoria C in questione, in quanto hanno completato un periodo di quarantena in uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2020/691, in base alle prescrizioni di cui all’allegato I, parte 8, punto 2, di tale regolamento delegato; o b) nel caso di animali acquatici selvatici appartenenti alle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e che sono vettori, essi sono stati detenuti in uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2020/691, in base alle prescrizioni di cui all’allegato I, parte 9, punto 2, di tale regolamento delegato e non sono più considerati vettori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:990:oj#art-7