Art. 6
Deroghe all’obbligo che gli animali di acquacoltura delle specie elencate provengano da uno Stato membro, una zona o un compartimento indenni da malattia
In vigore dal 28 apr 2020
Deroghe all’obbligo che gli animali di acquacoltura delle specie elencate provengano da uno Stato membro, una zona o un compartimento indenni da malattia
In deroga all’articolo 197, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori, compresi i trasportatori, possono spostare animali di acquacoltura delle specie elencate pertinenti per le malattie di categoria B o di categoria C per le quali lo Stato membro, la zona o il compartimento di destinazione hanno ottenuto lo status di indenne da malattia, o per le quali sono sottoposti a un programma di eradicazione, da Stati membri, zone o compartimenti non indenni da tali malattie elencate, alle seguenti condizioni:
a)
gli animali di acquacoltura appartengono a una delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e non sono considerati vettori delle malattie di categoria B o di categoria C in questione; o
b)
gli animali di acquacoltura appartengono a una delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e sono vettori, ma sono considerati indenni dalle malattie di categoria B o di categoria C in questione, in quanto hanno completato un periodo di quarantena in uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2020/691, in base alle prescrizioni di cui all’allegato I, parte 8, punto 2, di tale regolamento delegato; o
c)
gli animali di acquacoltura appartengono a una delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e sono vettori, ma sono stati detenuti in uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2020/691, in base alle prescrizioni di cui all’allegato I, parte 9, punto 2, di tale regolamento delegato e non sono più considerati vettori delle malattie di categoria B o di categoria C in questione; o
d)
gli animali di acquacoltura sono destinati a uno stabilimento confinato per scopi scientifici.
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