Art. 25
Contenuto dei certificati sanitari per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui all’articolo 22
In vigore dal 28 apr 2020
Contenuto dei certificati sanitari per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui all’
Il certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente per i movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura, diversi dagli animali di acquacoltura vivi, conformemente all’articolo 223, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429, contiene, per i prodotti di cui all’ del presente regolamento, oltre alle informazioni di cui all’articolo 224 di tale regolamento, i seguenti elementi:
a)
le informazioni generali di cui all’allegato III, punto 1;
b)
informazioni dettagliate sull’uso cui sono destinati i prodotti di origine animale conformemente all’allegato III, punto 2;
c)
un attestato firmato dal veterinario ufficiale che certifichi che i prodotti di origine animale ottenuti dagli animali di acquacoltura in questione soddisfano le prescrizioni di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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