Art. 24
Prescrizioni specifiche in materia di trasporto ed etichettatura per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi
In vigore dal 28 apr 2020
Prescrizioni specifiche in materia di trasporto ed etichettatura per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi
Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché le partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui agli del presente regolamento, che devono essere accompagnate da un certificato sanitario conformemente all’articolo 223, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, soddisfino le seguenti prescrizioni:
a)
la tracciabilità delle partite durante il trasporto è garantita;
b)
le partite sono identificate mediante un’etichetta leggibile figurante in posizione visibile sul contenitore o sul mezzo di trasporto, a seconda delle possibilità, o mediante una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto via mare e l’etichetta o il manifesto di carico recano le informazioni necessarie per collegare la partita al certificato sanitario.
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