Art. 23.tit_1
Obblighi degli operatori che spostano prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi da determinati stabilimenti e zone
In vigore dal 28 apr 2020
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:990:oj#art-23.tit_1