Art. 23.tit_1 · Obblighi degli operatori che spostano prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi da determinati stabilimenti e zone

Art. 23.tit_1

Obblighi degli operatori che spostano prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi da determinati stabilimenti e zone

In vigore dal 28 apr 2020
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