Art. 17
Previa notifica dei movimenti verso un altro Stato membro di animali di acquacoltura provenienti da uno stabilimento di acquacoltura sottoposto a un programma di sorveglianza per una malattia di categoria C
In vigore dal 28 apr 2020
Previa notifica dei movimenti verso un altro Stato membro di animali di acquacoltura provenienti da uno stabilimento di acquacoltura sottoposto a un programma di sorveglianza per una malattia di categoria C
Gli operatori di stabilimenti che attuano un programma di sorveglianza di una malattia specifica di categoria C conformemente all’, paragrafo 2, lettera b), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2020/691 e che spostano animali di acquacoltura in un altro stabilimento di acquacoltura che attua un programma di sorveglianza per la stessa malattia di categoria C in un altro Stato membro notificano in anticipo all’autorità competente del proprio Stato membro di origine i movimenti previsti.
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