Art. 15
Norme relative alla responsabilità dell’autorità competente in materia di certificazione sanitaria
In vigore dal 28 apr 2020
Norme relative alla responsabilità dell’autorità competente in materia di certificazione sanitaria
1. Prima di firmare un certificato sanitario come previsto all’articolo 216, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, il veterinario ufficiale effettua i seguenti controlli ed esami presso lo stabilimento di acquacoltura:
a)
un controllo della documentazione relativa a mortalità, movimenti, sanità e produzione conservata presso lo stabilimento di acquacoltura; e
b)
un’ispezione clinica e, se pertinente, un esame clinico:
i)
degli animali di acquacoltura destinati a essere spostati;
ii)
di tutti gli animali di acquacoltura moribondi osservati in unità di produzione diverse da quelle in cui sono detenuti gli animali di acquacoltura di cui al punto i);
iii)
degli animali di acquacoltura provenienti da qualsiasi unità di produzione dello stabilimento di acquacoltura qualora dal controllo della documentazione siano emersi sospetti della presenza di una malattia elencata o di una malattia emergente.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), nel caso delle uova e dei molluschi, è possibile omettere l’ispezione clinica qualora una partita venga spostata dallo stabilimento di acquacoltura entro quattro settimane dalla data in cui è stata completata l’ultima ispezione clinica, purché il controllo della documentazione di cui al paragrafo 1, lettera a), sia effettuato nelle 72 ore precedenti il movimento della partita e tale controllo indichi che:
a)
dall’ultima ispezione clinica non è stato effettuato alcun movimento di specie elencate verso lo stabilimento di acquacoltura; e
b)
nello stabilimento di acquacoltura non si sospetta la presenza di malattie elencate o di malattie emergenti.
3. Il veterinario ufficiale, dopo aver completato i controlli, le ispezioni e, se del caso, gli esami di cui al paragrafo 1, rilascia un certificato sanitario relativo alla partita di animali di acquacoltura o di uova nelle 72 ore precedenti la partenza della partita dallo stabilimento di origine.
4. Il certificato sanitario di cui all’articolo 216, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data in cui è stato rilasciato dal veterinario ufficiale.
In deroga al primo comma, in caso di trasporto degli animali di acquacoltura via mare o per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare o per via navigabile.
Storico versioni
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