Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 apr 2020
Gli Stati membri (11) prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell’allegato I. Il numero di campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e i prodotti dell’agricoltura biologica, è quello stabilito nell’allegato II.
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