Art. 1 · Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/945

Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/945

In vigore dal 27 apr 2020
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/945 Il regolamento delegato (UE) 2019/945 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme per la messa a disposizione sul mercato degli UAS, dei kit di accessori e dei componenti aggiuntivi di identificazione remota, e per la loro libera circolazione nell’Unione.»; 2) all’, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Il capo II del presente regolamento si applica ai seguenti prodotti: a) gli UAS destinati a essere impiegati secondo le norme e le condizioni applicabili alla categoria “aperta” delle operazioni UAS o alle dichiarazioni operative nell’ambito della categoria “specifica” di operazioni UAS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, ad eccezione degli UAS costruiti da privati, e provvisti di un’etichetta di identificazione della classe, come previsto nelle parti da 1 a 5, 16 e 17 dell’allegato del presente regolamento, sulla quale sia indicata la classe di appartenenza tra le sette classi di UAS di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947; b) i kit di accessori di classe C5 di cui alla parte 16; c) i componenti aggiuntivi di identificazione remota di cui alla parte 6 dell’allegato del presente regolamento. 2.   Il capo III del presente regolamento si applica agli UAS impiegati secondo le norme e le condizioni applicabili alle categorie “certificata” e “specifica” delle operazioni UAS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, ad eccezione delle operazioni soggette a una dichiarazione.»; 3) all’articolo 3 sono aggiunti i seguenti punti 38), 39) e 40): «38) “unità di comando” (“CU”, command unit): il dispositivo o il sistema di dispositivi di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio quale definito all’articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2018/1139, che supporta il controllo o il monitoraggio degli aeromobili senza equipaggio in tutte le fasi del volo, ad eccezione delle infrastrutture di supporto al servizio di collegamento per le funzioni di comando e controllo (C2); 39) “servizio di collegamento C2”: un servizio di comunicazione fornito da un terzo, che assicura le funzioni di comando e controllo tra gli aeromobili senza equipaggio e la CU; 40) “notte”: le ore comprese tra la fine del crepuscolo serale civile e l’inizio del crepuscolo mattutino civile, quale definita nel regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 (*1); (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).»;" 4) il titolo del capo II è sostituito dal seguente: «UAS destinati a essere impiegati in operazioni nella categoria “aperta” o nella categoria “specifica” soggette a una dichiarazione operativa, kit di accessori muniti di un’etichetta di identificazione della classe e componenti aggiuntivi di identificazione remota»; 5) all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I prodotti di cui all’, paragrafo 1, sono conformi ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato.»; 6) all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo 3 seguente: «3.   I paragrafi da 1 a 4 dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano a decorrere dal 16 luglio 2021.»; 7) all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   All’atto dell’immissione del loro prodotto sul mercato dell’Unione, i fabbricanti garantiscono che il prodotto sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato.»; 8) all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prevista dall’articolo 17 ed eseguono o fanno eseguire a esterni la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 13. Qualora la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato sia stata dimostrata da tale procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.»; 9) all’articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   I fabbricanti di UAS si accertano che sull’UA siano apposti un numero di tipo ai sensi della decisione n. 768/2008/CE e un numero di serie unico che ne permettano l’identificazione e, se del caso, che l’UA sia conforme ai requisiti definiti nelle corrispondenti parti da 2 a 4, 16 e 17 dell’allegato. I fabbricanti di kit di accessori di classe C5 si accertano che sul kit siano apposti un numero di tipo e un numero di serie unico che ne consentano l’identificazione. I fabbricanti di componenti aggiuntivi di identificazione remota si accertano che su di essi siano apposti un numero di tipo e un numero di serie unico che ne consentano l’identificazione e che siano conformi ai requisiti definiti nella parte 6 dell’allegato. In tutti i casi i fabbricanti si accertano che un numero di serie unico sia apposto anche sulla dichiarazione di conformità UE o sulla dichiarazione di conformità UE semplificata di cui all’articolo 14.»; 10) all’articolo 6, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   I fabbricanti si accertano che il prodotto sia accompagnato dalle istruzioni del fabbricante e dalla nota informativa di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato, redatti in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Tali istruzioni del fabbricante e nota informativa, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiari, comprensibili e leggibili.»; 11) all’articolo 6 è aggiunto il paragrafo 11 seguente: «11.   All’atto dell’immissione sul mercato di un UAS di classe C5 o C6 o di un componente aggiuntivo di classe C5, i fabbricanti informano l’autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui hanno la loro sede di attività principale.» 12) all’articolo 8, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se l’importatore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato, non immette il prodotto sul mercato finché questo non sia stato reso conforme. Se inoltre il prodotto presenta un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e di terzi, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità nazionali competenti.»; 13) all’articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli importatori si accertano che il prodotto sia accompagnato dalle istruzioni del fabbricante e dalla nota informativa di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato, redatti in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Tali istruzioni del fabbricante e nota informativa, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiari, comprensibili e leggibili.»; 14) all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo 10 seguente: «10.   All’atto dell’immissione sul mercato di un UAS di classe C5 o C6 o di un componente aggiuntivo di classe C5, gli importatori informano l’autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui hanno la loro sede di attività principale.» 15) all’articolo 9, paragrafo 2, i primi due commi, sono sostituiti dai seguenti: «2.   Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che su tale prodotto sia stata apposta la marcatura CE e, se del caso, l’etichetta di identificazione della classe dell’UA e l’indicazione del livello di potenza sonora e che il prodotto sia corredato dei documenti di cui all’articolo 6, paragrafi 7 e 8, e che il fabbricante e l’importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 8, paragrafo 3. I distributori si accertano che il prodotto sia accompagnato dalle istruzioni del fabbricante e dalla nota informativa di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato, redatti in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Tali istruzioni del fabbricante e nota informativa, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiari, comprensibili e leggibili.»; 16) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Un prodotto che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume conforme ai requisiti previsti da dette norme o parti di esse di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato.»; 17) all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il fabbricante effettua una valutazione della conformità del prodotto utilizzando una delle procedure seguenti con l’obiettivo di stabilirne la conformità ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato. La valutazione della conformità tiene conto di tutte le condizioni operative previste e prevedibili.»; 18) all’articolo 13, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) controllo interno della produzione, come indicato nella parte 7 dell’allegato, al momento di valutare la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti 1, 5, 6, 16 o 17 dell’allegato, a condizione che il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per tutti i requisiti per i quali esistono tali norme;»; 19) all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 6, paragrafo 8, indica che è stata dimostrata la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato e, nel caso degli UAS, ne identifica la classe.»; 20) all’articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’etichetta di identificazione della classe dell’UA è apposta sull’UA o, se del caso, su ciascuno degli assessori del kit di accessori di classe C5, e sul relativo imballaggio, in modo visibile, leggibile e indelebile, e deve avere un’altezza minima di 5 mm. È vietato apporre su un prodotto marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato dell’etichetta di identificazione della classe o il simbolo grafico della stessa.»; 21) all’articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La documentazione tecnica contiene tutti i dati e i dettagli pertinenti relativi ai mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato. Essa contiene almeno gli elementi di cui alla parte 10 dell’allegato.»; 22) all’articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Se la documentazione tecnica non è conforme ai paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo, l’autorità di vigilanza del mercato può chiedere al fabbricante o all’importatore di incaricare un organismo da essa ritenuto accettabile di condurre una prova a carico del fabbricante o dell’importatore, entro un determinato periodo, al fine di verificare la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato applicabili a tale prodotto.»; 23) all’articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Se un organismo notificato riscontra che i requisiti stabiliti nelle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato o nelle norme armonizzate corrispondenti o in altre specifiche tecniche non sono stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive opportune e non rilascia un certificato di esame UE del tipo o un’approvazione del sistema di qualità.»; 24) all’articolo 36, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Se hanno motivo di credere che un prodotto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente capo, le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri effettuano una valutazione del prodotto interessato che comprenda tutti i requisiti stabiliti dal presente capo. A tal fine gli operatori economici interessati cooperano, per quanto necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.»; 25) il titolo del capo III è sostituito dal seguente: «Requisiti per gli UAS impiegati in operazioni nelle categorie “certificata” e “specifica”, tranne se soggette a una dichiarazione»; 26) l’articolo 40 è sostituito dal seguente: «Articolo 40 Requisiti per gli UAS impiegati in operazioni nelle categorie “certificata” e “specifica”, tranne se soggette a una dichiarazione. 1. La progettazione, produzione e manutenzione degli UAS deve essere certificata se gli UAS soddisfano una delle seguenti condizioni: a) hanno una dimensione caratteristica pari o superiore a 3 m e sono progettati per essere utilizzati al di sopra di assembramenti di persone; b) sono progettati per il trasporto di persone; c) sono progettati per il trasporto di merci pericolose e richiedono un’elevata robustezza al fine di attenuare i rischi di danni a terzi in caso di incidenti; d) sono destinati a essere impiegati in operazioni nella categoria «specifica» di cui all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e, in base all’autorizzazione operativa che deve essere rilasciata dall’autorità competente in seguito alla valutazione dei rischi prevista dall’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, si considera che il rischio operativo non può essere attenuato in maniera adeguata senza una certificazione dell’UAS. 2. Un UAS soggetto a certificazione deve essere conforme ai requisiti applicabili stabiliti dai regolamenti (UE) n. 748/2012, (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/640 della Commissione. 3. Tranne qualora debbano essere certificati in conformità al paragrafo 1, gli UAS impiegati nella categoria “specifica” devono avere le caratteristiche tecniche stabilite nell’autorizzazione operativa rilasciata dall’autorità competente o nel certificato di operatore di UAS leggero (Light UAS Operator Certificate, LUC) a norma della parte C dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947. 4. Ad eccezione degli UAS costruiti da privati, tutti gli UAS non soggetti a immatricolazione a norma dell’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 devono avere un numero di serie unico conforme alla norma ANSI/CTA-2063-A-2019, Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (numeri di serie per sistemi aerei senza equipaggio di piccole dimensioni), 2019. 5. Ciascun UA destinato a essere impiegato nella categoria “specifica” e a un’altezza inferiore a 120 metri è dotato di un sistema di identificazione remota che consenta: a) di caricare il numero di immatricolazione dell’operatore di UAS richiesto in conformità all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e qualsiasi altro numero aggiuntivo previsto dal sistema di immatricolazione. Il sistema esegue un controllo della coerenza che verifica l’integrità della stringa completa fornita all’operatore di UAS al momento dell’immatricolazione. Se viene riscontrata un’incoerenza, l’UAS deve emettere un messaggio di errore destinato all’operatore di UAS; b) di trasmettere periodicamente almeno i seguenti dati, in tempo reale per tutta la durata del volo, in modo che possano essere ricevuti dai dispositivi mobili esistenti: i) il numero di immatricolazione dell’operatore di UAS e il codice di verifica forniti dallo Stato membro durante la procedura di immatricolazione, tranne se il controllo della coerenza di cui alla lettera a) non è stato superato; ii) il numero di serie unico dell’UA conforme al paragrafo 4 o, in caso di UA costruiti da privati, il numero di serie unico del componente aggiuntivo, come specificato nella parte 6 dell’allegato; iii) la marcatura temporale, posizione geografica dell’UA e la sua altezza dalla superficie o dal punto di decollo; iv) la direzione di rotta misurata in senso orario dal nord vero e alla velocità al suolo dell’UA; v) la posizione geografica del pilota remoto; vi) un’indicazione dello stato di emergenza dell’UAS; c) di ridurre la capacità di manomissione della funzionalità del sistema di identificazione remota diretta.»; 27) l’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
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