Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 apr 2020
Il regolamento (UE) 2017/745 è così modificato: 1) all’, paragrafo 2, il secondo comma è così modificato: a) nella prima frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»; b) nella seconda frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»; 2) l’articolo 17 è così modificato: a) il paragrafo 5 è così modificato: i) nella prima frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»; ii) nella terza frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»; b) al paragrafo 6, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»; 3) all’articolo 34, paragrafo 1, la data «25 marzo 2020» è sostituita dalla data «25 marzo 2021»; 4) l’articolo 59 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga all’articolo 52 del presente regolamento o, per il periodo a decorrere dal 24 aprile 2020 al 25 maggio 2021, in deroga all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 90/385/CEE o all’articolo 11, paragrafi da 1 a 6, della direttiva 93/42/CEE, le autorità competenti possono autorizzare, su richiesta debitamente motivata, l’immissione sul mercato o la messa in servizio, nel territorio dello Stato membro interessato, di dispositivi specifici per i quali le procedure applicabili di cui a detti articoli non sono state espletate, ma il cui impiego è nell’interesse della salute pubblica o della sicurezza o salute dei pazienti.»; b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «Lo Stato membro può informare la Commissione e gli altri Stati membri in merito a eventuali autorizzazioni rilasciate a norma dell’articolo 9, paragrafo 9, della direttiva 90/385/CEE o dell’articolo 11, paragrafo 13, della direttiva 93/42/CEE prima del 24 aprile 2020.»; c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «A seguito di un’informazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può, in casi eccezionali connessi alla salute pubblica o alla sicurezza o alla salute dei pazienti, mediante atti di esecuzione, estendere per un periodo di tempo limitato la validità di un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo o, nel caso in cui il rilascio sia avvenuto prima del 24 aprile 2020, a norma dell’articolo 9, paragrafo 9, della direttiva 90/385/CEE o dell’articolo 11, paragrafo 13, della direttiva 93/42/CEE, al territorio dell’Unione e fissare le condizioni alle quali il dispositivo può essere immesso sul mercato o messo in servizio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 114, paragrafo 3.»; 5) all’articolo 113, la data «25 febbraio 2020» è sostituita dalla data «25 febbraio 2021»; 6) l’articolo 120 è così modificato: a) al paragrafo 1, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»; b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3. In deroga all’articolo 5 del presente regolamento, un dispositivo di classe I ai sensi della direttiva 93/42/CEE, per il quale è stata redatta una dichiarazione di conformità prima del 26 maggio 2021 e per il quale la procedura di valutazione della conformità ai sensi del presente regolamento richiede il coinvolgimento di un organismo notificato, o un dispositivo con un certificato rilasciato ai sensi della direttiva 90/385/CE o della direttiva 93/42/CEE e valido in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, può essere immesso sul mercato o messo in servizio fino al 26 maggio 2024, a condizione che a decorrere dal 26 maggio 2021 continui a essere conforme a una di tali direttive, e a condizione che non vi siano cambiamenti significativi nella progettazione e nella destinazione d’uso. Tuttavia, le prescrizioni del presente regolamento in materia di sorveglianza post-commercializzazione, sorveglianza del mercato, vigilanza, registrazione di operatori economici e dispositivi si applicano e sostituiscono le corrispondenti prescrizioni di cui a dette direttive.»; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I dispositivi immessi legittimamente sul mercato ai sensi delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE anteriormente al 26 maggio 2021 e i dispositivi immessi sul mercato a decorrere dal 26 maggio 2021 ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o a essere messi in servizio fino al 26 maggio 2025.»; d) al paragrafo 5, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»; e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. In deroga alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, gli organismi di valutazione della conformità che risultano conformi al presente regolamento possono essere designati e notificati anteriormente al 26 maggio 2021. Gli organismi notificati che sono designati e notificati a norma del presente regolamento possono applicare le procedure di valutazione della conformità stabilite nel regolamento e rilasciare certificati a norma del presente regolamento anteriormente al 26 maggio 2021.»; f) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10. I dispositivi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell’, paragrafo 6, lettera g), che sono stati legalmente immessi sul mercato o messi in servizio conformemente alle norme in vigore negli Stati membri anteriormente al 26 maggio 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e messi in servizio negli Stati membri interessati.»; g) il paragrafo 11 è così modificato: i) nella prima frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»; ii) nella seconda frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»; 7) all’articolo 122, il primo comma è così modificato: a) nella parte introduttiva, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»; b) è aggiunto il trattino seguente: «— l’articolo 9, paragrafo 9, della direttiva 90/385/CEE e l’articolo 11, paragrafo 13, della direttiva 93/42/CEE, che sono abrogati a decorrere dal 24 aprile 2020.»; 8) l’articolo 123 è così modificato: a) al paragrafo 2, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»; b) il paragrafo 3 è così modificato: i) alla lettera a), la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»; ii) alla lettera d), prima frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita da «26 maggio 2021»; iii) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) per i dispositivi riutilizzabili che devono recare il vettore UDI sul dispositivo stesso, l’articolo 27, paragrafo 4, si applica: i) ai dispositivi impiantabili e ai dispositivi appartenenti alla classe III a decorrere dal 26 maggio 2023; ii) ai dispositivi appartenenti alle classi IIa e IIb a decorrere dal 26 maggio 2025; iii) ai dispositivi appartenenti alla classe I a decorrere dal 26 maggio 2027;»; iv) è aggiunta la lettera seguente: «j) l’articolo 59 si applica a decorrere dal 24 aprile 2020.»; 9) nell’allegato IX, punto 5.1, lettera h), la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021».
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