Art. 2
In vigore dal 15 apr 2020
1. Per un periodo transitorio fino al 4 agosto 2020, i certificati zootecnici per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale e per gli scambi commerciali di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale possono essere rilasciati conformemente ai pertinenti modelli di cui rispettivamente agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 prima della presente modifica.
2. Per un periodo transitorio fino al 4 agosto 2020, i certificati zootecnici per l’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale e per l’ingresso nell’Unione di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale possono essere rilasciati conformemente ai pertinenti modelli di cui rispettivamente agli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 prima della presente modifica.
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